CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

1.1 I seguenti termini avranno il significato di seguito indicato ed attribuito a ciascuno di essi restando inteso che, a seconda del contesto, gli stessi potranno essere riportati in forma singolare ovvero plurale:

1.1.1. “Condizioni Generali”: le presenti Condizioni Generali di Acquisto che regolano i rapporti contrattuali tra Cultraro e il Fornitore per l’acquisto di Prodotti;

1.1.2. “Condizioni Particolari:” la disciplina speciale di cui all’Ordine di Acquisto di riferimento recante i termini e le condizioni applicabili alla specifica fornitura tra Cultraro e il Fornitore;

1.1.3. “Conferma d’Ordine”: il documento emesso dal Fornitore con il quale quest’ultimo accetta l’Ordine di Acquisto emesso da Cultraro e le condizioni ivi stabilite;

1.1.4. “Date di Consegna”: indica il programma delle consegne di cui all’Ordine di Acquisto che il Fornitore si impegna a rispettare restando inteso che tali termini sono da considerarsi essenziali;

1.1.5. “Documentazione Contrattuale”: tutta la documentazione contrattuale inerente i Prodotti comprensiva a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) delle Specifiche; (ii) delle Condizioni Particolari; (iii) delle Date di Consegna;

1.1.6. “Fornitore”: la persona fisica o giuridica che sottoscrive per accettazione le presenti Condizioni Generali;

1.1.7. “Giorno”: ogni giorno lavorativo;

1.1.8. “Informazioni Condifenziali”: si intende qualsiasi informazione (ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo diritti di proprietà industriale, capitolati, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche di prodotto, documenti, processi, proiezioni, stime e dati, disegni, modelli, campioni, know-how, software, tecnologie, segreti industriali e invenzioni, prototipi e strumenti di ogni tipo, nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell’ambito aziendale della Società, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell’esecuzione dell’Ordine di Acquisto e delle visite aziendali, ivi comprese le notizie relative alla composizione dei prodotti, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all’organizzazione della produzione e dell’azienda, ai servizi resi dalla società, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all'andamento della Società, ai rapporti con i terzi e così via) - anche se non espressamente qualificata come “confidenziale” divulgata da Cultraro al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, sia in forma orale che scritta da direttori, impiegati, consulenti e rappresentanti di Cultraro, o che sia stata acquisita o verrà acquisita dal Fornitore in qualsiasi modo prima o durante l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, così come ogni opinione, report, commento, analisi, studio, interferenza, riassunti e/o deduzioni o ogni altro documento predisposto da Cultraro o dai suoi consulenti che in qualsiasi modo contenga o rifletta le Informazioni Confidenziali. Le Informazioni Confidenziali o che siano state preparate o predisposte sulla base di tali Informazioni Confidenziali;

1.1.9. “Norma di Legge”: complessivamente, anche se non espressamente richiamate, tutte le disposizioni di legge e regolamentari secondo la disciplina, tempo per tempo vigente durante il periodo di esecuzione dell’Ordine di Acquisto, ivi incluse le Norme Giuslavoristiche e Ambientali;

1.1.10. “Norme Giuslavoristiche e Ambientali”: qualsiasi disposizione di legge e regolamentare in vigore all’atto di sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto, secondo la disciplina tempo per tempo in vigore durante la sua esecuzione, riguardante: (i) la sicurezza sul lavoro e gli infortuni di cui al T.U sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni previsione prevista dall’ordinamento giuridico ancorché riguardante il rapporto tra il Fornitore e le risorse dallo stesso impiegate nell’esecuzione dell’Ordine di Acquisto; (ii) la normativa ambientale e di prevenzione dell’inquinamento causato da attività industriali T.U. ambiente D.L.gs. 152/2006;

1.1.11. “Ordine”: l’ordine scritto emesso da Cultraro ed accettato dal Fornitore, accettato dal Fornitore tramite l’invio di una Conferma d’Ordine. In particolare, ciascun Ordine indicherà: (i) il codice, descrizione e quantità dei Prodotti; (ii) l’offerta di riferimento ed eventuali altre condizioni tecnico economiche applicabili alla fornitura specifica; (iii) le Date di Consegna; (iv) il riferimento alle presenti Condizioni Generali;

1.1.12. “Ordine di Acquisto”: a seconda del contesto, l’Ordine Quadro e/o l’Ordine e/o l’Ordine di Modifica, di cui formano parte integrante e sostanziale le Condizioni Generali unitamente alla Documentazione Contrattuale. In caso di difformità tra le previsioni delle Condizioni Generali e quelle contenute nell’Ordine di Acquisto, prevarranno queste ultime;

1.1.13. “Ordine Quadro”: l’ordine scritto emesso da Cultraro ed accettato dal Fornitore tramite l’invio di una Conferma d’Ordine ovvero con l’inizio dell’esecuzione delle forniture. L’Ordine Quadro - indica: (i) la menzione di Ordine Quadro, (ii) il periodo di validità, (iii) la descrizione dei Prodotti e le relative condizioni tecnico/economiche di riferimento applicabili, (iv) il riferimento alle Condizioni Generali; (v) le Date di Consegna. In merito alle tempistiche di consegna e di gestione delle giacenze di magazzino, il Fornitore è tenuto a rispettare le indicazioni logistiche specificate nella Conferma d’Ordine. Resta inteso che per quanto riguarda l’Ordine Quadro la quantità e la tipologia di Prodotto indicata e/o l’importo di massima presunto rappresentano esclusivamente una stima, non vincolante, che in ogni caso non costituisce né rappresenta alcun impegno per Cultraro;

1.1.14. “Ordine di Modifica”: l’ordine scritto di modifica di un precedente Ordine di Acquisto emesso da Cultraro nei confronti del Fornitore che modifica il precedente Ordine di Acquisto e che dovrà essere accettato dal Fornitore tramite l’invio di una Conferma d’Ordine;

1.1.15. “Parte/i”: Cultraro e il Fornitore collettivamente ovvero singolarmente in funzione del contesto;

1.1.16. “Prodotti”: tutti i beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materie prime, componenti standard, materiali di consumo inerenti la produzione quali utensili e oli) che Cultraro richiede al Fornitore tramite specifici Ordini di Acquisto ed ivi individuati;

1.1.17. “Scorte di Sicurezza”: indica il quantitativo di Prodotto di scorta che il Fornitore deve avere a disposizione che verrà specificato nel relativo Ordine di riferimento per sopperire a eventuali condizioni di criticità;

1.1.18. “Società” e/o “Cultraro”: Cultraro Automazione Engineering S.r.l.;

1.1.19. “Specifiche”: tutta la documentazione che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto nonchè le procedure e le prescrizioni inerenti il controllo e la verifica della conformità dei Prodotti;

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’Ordine di Acquisto di riferimento ed alla Documentazione Contrattuale, stabiliscono i termini e le condizioni che disciplinano la fornitura dei Prodotti da parte del Fornitore a Cultraro.

2.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni rapporto instaurato tra Cultraro e il Fornitore, sia rispetto ad Ordini di Acquisto in corso di esecuzione sia ad Ordini di Acquisto successivamente emessi ed accettati rispetto alla data di sottoscrizione delle Condizioni Generali.

2.3 Le presenti Condizioni Generali rappresentano l’unica fonte regolante il rapporto tra Cultraro e il Fornitore e sostituiscono qualsivoglia altro accordo, intesa e/o condizione concordata in precedenza dalle Parti, eventuali condizioni generali del Fornitore ovvero ogni altro termine e condizione contenuto in qualsivoglia documento inviato dal Fornitore che pertanto deve intendersi privo di ogni validità ed effetto.

2.4 Resta infine inteso e convenuto che, in caso di difficoltà interpretativa ovvero di conflitto e/o divergenza di contenuto tra le previsioni delle Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di cui allo specifico Ordine di Acquisto, prevarrà quanto stabilito dalle Condizioni Particolari.


3. VALIDITA'

3.1 Qualora qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali risultasse contraria a Norme di Legge o per qualsiasi ragione invalida, tale disposizione sarà considerata eliminata e le restanti disposizioni resteranno in pieno vigore.

3.2 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, Cultraro non si assume nessun obbligo in merito all’emissione di successivi Ordini di Acquisto per la fornitura di Prodotti, restando peraltro inteso che eventuali stime fornite da Cultraro non costituiscono nessun obbligo/impegno di acquisto in capo a Cultraro e che il Fornitore dichiara e garantisce di aver le capacità produttiva idonea in linea con le stime fornite.


4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

4.1 Con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore si impegna a:

4.1.1.consegnare a Cultraro Prodotti: (i) conformi alle Norme di Legge, alla Documentazione Contrattuale con particolare riferimento alle Specifiche ed ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine di Acquisto di riferimento (ivi incluse le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento e consegna dei Prodotti); (ii) esenti da vizi e/o difetti; e (iii) affidabili, sicuri ed idonei ad espletare le funzioni richieste dai Prodotti e il loro buon funzionamento;

4.1.2. rispettare le Date di Consegna e il livello di Scorte di Sicurezza richiesto da Cultraro per ciascuna tipologia di Prodotto;

4.1.3. garantire il possesso delle certificazioni previste dalle Norme di Legge in vigore relative al proprio sistema di qualità, sicurezza e ambiente e a mantenere tali certificazioni per tutta la durata del rapporto contrattuale con Cultraro; nonché garantire l’accesso e la verifica delle proprie strutture e dei processi/metodi di fabbricazione dei Prodotti e/o del sistema di controllo e di certificazione della qualità al fine di assicurare la conformità agli standard di Cultraro;

4.1.4.rispettare tutte le Norme di Legge ivi incluse tutte le Norme Giuslavoristiche e Ambientali;

4.1.5. porre in essere tutte le attività necessarie a garantire la qualità dei Prodotti. In particolare, il Fornitore si impegna a porre in essere e a mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi e di controllo tali da garantire costantemente la consegna ad Cultraro di Prodotti conformi;

4.1.6. garantire l’identificazione del Prodotto durante l’intero ciclo produttivo (in giacenza presso magazzini, stato di avanzamento produzione, conforme/non conforme, finito);

4.1.7. certificare e garantire la qualità ed affidabilità dei Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine di Acquisto nonché a provvedere alle prove e alle verifiche di Prodotto nonché a rilasciare la documentazione necessaria al fine di attestare la conformità dei Prodotti;

4.1.8. consegnare la documentazione tecnica relativa ai Prodotti, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il certificato di conformità dei Prodotti, manuale montaggio, uso e manutenzione degli stessi;

4.1.9. imballare i Prodotti in modo idoneo (ed in ogni caso secondo le specifiche pattuite tra le Parti) ad evitare danneggiamenti agli stessi e, salvo diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, ad assumersi le spese di imballaggio nonché gli eventuali oneri derivanti da imballaggio imperfetto od inadeguato.

4.2 Il Fornitore si obbliga a tenere manlevato ed indenne Cultraro per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante e/o connessa alla violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte del Fornitore stesso.

4.3.1  dare evidenza di essere in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità trasmettendo copia del certificato. Nel caso in cui il FORNITORE non disponga un Sistema di Gestione della Qualità implementato deve applicare quanto previsto dalle procedure di sistema che verranno condivise con CULTRARO, nell’ambito dei singoli ordini.

4.3.2 notificare a CULTRARO ogni sostanziale cambiamento organizzativo o societario che possa avere impatti sul Sistema di Gestione della Qualità.

4.3.3 soddisfare tutti i requisiti contrattuali, anche relativamente ai prodotti e servizi forniti dalla sua struttura di sub- fornitura. Quando un FORNITORE si avvale di una catena di sub-fornitura, è fatto obbligo al FORNITORE di includere nei relativi contratti/ordini di acquisto tutti i requisiti contrattuali inclusi nel contratto ricevuto da CULTRARO, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e tecnici. CULTRARO si riserva il diritto di conoscere la lista dei sub-fornitori utilizzati, di poterli visitare durante ogni fase di produzione e di poter porre veto di utilizzo di un sub-FORNITORE nel caso in cui non rispetti uno dei requisiti contrattuali in essere.

4.4 sviluppare, attuare e migliorare un sistema di gestione per la qualità certificato IS0 9001 con l'obiettivo ultimo di ottenere la certificazione in accordo alla norma per il sistema di gestione per la qualità.


5. CONTROLLI SUI PRODOTTI

5.1 Cultraro si riserva in qualunque momento, di effettuare qualsiasi verifica qualitativa e quantitativa dei Prodotti, sia in fase di ricezione del Prodotto sia durante la loro lavorazione presso gli stabilimenti di produzione del Fornitore mediante proprio personale, previa comunicazione al Fornitore. Resta inteso che i controlli e le verifiche di Cultraro non fanno sorgere in capo al Fornitore alcun diritto al pagamento né potranno costituire accettazione rispetto ai Prodotti forniti.

5.2 Nel caso in cui Cultraro, a seguito delle verifiche e controlli di qualità di cui al presente articolo, riscontri difformità, vizi o ritardi, avrà la facoltà di applicare le penali di cui al successivo articolo 13, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché di avvalersi delle facoltà previste dal successivo articolo 7 (consegna dei Prodotti) e 15 (risoluzione per inadempimento del Fornitore).

5.3 In ogni caso, l’insorgenza di eventuali controversie tra Cultraro e il Fornitore, relative all’Ordine, non darà diritto al Fornitore di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni ed obbligazioni assunte con le presenti Condizioni Generali e con lo specifico Ordine di Acquisto.

5.4 La realizzazione di prodotti per CULTRARO, allo scopo di permettere di soddisfare l'aspettativa dei suoi Clienti, prevede il rispetto di standard qualitativi di livello sempre più alto; a tal fine i disegni, i contratti e le specifiche richiedono, a corredo del prodotto, certificazioni che attestino l’effettiva esecuzione dei controlli, qualora previsti. Il FORNITORE si impegna a fornire a CULTRARO tutte le evidenze dei controlli effettuati. In particolare, i fornitori sono tenuti, se non diversamente concordato, all’utilizzo degli eventuali report di collaudo forniti da CULTRARO senza apportare modifiche al contenuto ed al logo degli stessi.

 

6. TRASPORTO

6.1 Il Fornitore si impegna ad effettuare il trasporto dei Prodotti nel pieno rispetto delle Norme di Legge, in particolare della normativa doganale vigente, restando inteso che i rischi e le spese di spedizione sono a carico del Fornitore sino al momento della consegna della stessa nei luoghi indicati da Cultraro, salvo diversamente specificato.

6.2 Eventuali tasse, oneri, imposte e diritti che gravano sull’Ordine di Acquisto restano in capo al Fornitore salvo quanto diversamente imposto dalla legge o stabilito in sede di Condizioni Particolari.

6.3 Il Fornitore si impegna ad adottare e far adottare ogni precauzione necessaria a mantenere inalterate le caratteristiche del Prodotto durante il trasporto.

6.4Il Fornitore sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento del Prodotto, anche per causa a lui non imputabile ed anche se diversamente convenuto nell’Ordine di Acquisto, fino al momento della consegna del Prodotto in favore di Cultraro e, anche nel caso di consegne ripartite e nel caso in cui il Prodotto sia conservato/immagazzinato presso il Fornitore o terzi in attesa della consegna.

6.5 L’etichetta identificativa deve essere realizzata secondo le indicazioni del dipartimento logistico e indicazione del codice a barre specifico di Cultraro.


7. CONSEGNA DEI PRODOTTI

7.1 Il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna dei Prodotti in conformità a quanto previsto dal Date di Consegna di ciascun Ordine di Acquisto e secondo i termini e le modalità di consegna in esso specificate. La consegna dovrà avvenire nel luogo di destinazione indicato da Cultraro.

7.2 Le Date di Consegna contenute nell’Ordine di Acquisto di riferimento sono vincolanti per il Fornitore e sono da considerarsi tassativi ed essenziali per la corretta esecuzione di ciascun Ordine di Acquisto.

7.3 Cultraro ha la facoltà di rifiutare i Prodotti consegnati prima delle Date di Consegna pattuite o di addebitare al Fornitore le spese di stoccaggio dei Prodotti ed altri oneri relativi al periodo di consegna anticipata.

7.4 Il Fornitore garantisce che la quantità di Prodotti consegnata corrisponde al quantitativo definito nell'Ordine di Acquisto di riferimento e nella documentazione di consegna del Prodotto. In caso contrario, Cultraro potrà, alternativamente, a sua scelta:

(i) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e diminuire o aumentare in proporzione il quantitativo delle consegne successive;

(ii) chiedere che il Fornitore provveda, a proprie spese, al ritiro dei quantitativi di Prodotto eccedenti quanto ordinato, addebitando al medesimo le spese di custodia e conservazione (in caso di sostituzione non immediata). In ogni caso, Cultraro si riserva la facoltà di rispedire i Prodotti direttamente a spesa e rischio del Fornitore;

(iii) richiedere al Fornitore di provvedere immediatamente ad inviare i quantitativi di Prodotti risultanti mancanti, addebitando in ogni caso le penali per ritardo nonché gli oneri, spesa e danni conseguenti all'inadempienza del Fornitore;

(iv) rrifiutare la ricezione dei Prodotti e chiedere che il Fornitore ritiri a sua spesa e rischio i Prodotti fatto salvo ogni ulteriore rimedio e risarcimento;

(v) ridurre il prezzo proporzionatamente.

7.5 In caso di ritardi nella consegna dei Prodotti, Cultraro avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:

(i) fissare un ulteriore termine entro il quale il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti;

(ii) approvvigionarsi presso terzi fornitori, a spesa e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione a quest’ultimo;

(iii) in aggiunta ai punti (i) e (ii) applicare al Fornitore le penali, fatto comunque salvo il maggior danno sofferto da Cultraro in conseguenza di tale ritardo.

7.6 Resta comunque inteso che oltre alle facoltà previste dal presente articolo, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 15 (risoluzione per inadempimento del Fornitore).


8. PASSAGGIO DI PROPRIETA’

8.1 La proprietà dei Prodotti ed i rischi relativi agli stessi si intendono trasferiti solo al momento della consegna dei medesimi in conformità a quanto previsto dall’Ordine di Acquisto di riferimento.


9. PREZZO E PAGAMENTI

9.1 Il prezzo dei Prodotti sarà indicato negli Ordini di Acquisto. Tali prezzi sono da considerarsi fissi e non soggetti a revisioni od aggiustamenti, salvo quanto diversamente concordato nell’Ordine di Acquisto.

9.2 I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto previsto da ogni singolo Ordine di Acquisto e dalle Condizioni Particolari.

9.3 Resta altresì inteso che: (i) Cultraro è legittimato a compensare ogni importo riferito al corrispettivo con ogni somma dovuta, a qualsivoglia titolo anche sotto il profilo risarcitorio, dal Fornitore in favore di Cultraro; (ii) Cultraro ha diritto, in caso di mancato adempimento del Fornitore, anche parziale, rispetto ad una qualsiasi obbligazione contenuta nelle presenti Condizioni Generali o nell’Ordine di Acquisto, di sospendere il pagamento delle somme non ancora corrisposte.


10. GARANZIA

10.1 Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi di qualsiasi natura, occulti e non, nonché per il corretto e buon funzionamento dei Prodotti forniti, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti a Cultraro, salvo quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari.

10.2 Il Fornitore garantisce il Prodotto contro ogni vizio o mancanza di qualità, che sia conseguenza di un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione.

10.3 INel caso in cui nel predetto periodo di garanzia, Cultraro rilevasse l’esistenza di vizi/difformità dei Prodotti, dovrà comunicarlo per iscritto al Fornitore entro 60 (sessanta) Giorni dalla scoperta e avrà la facoltà, a sua totale discrezione, di richiedere, alternativamente e fatto salvo qualsiasi ulteriore risarcimento del danno:

(i) l’eliminazione dei vizi/difformità riscontrate o la sostituzione dei Prodotti non conformi o dell’intero lotto di Prodotti di cui fanno parte quelli non conformi a cura e spesa del Fornitore; in tal caso il Fornitore avrà l’obbligo di attivarsi a propria cura e spesa al fine di provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione dei Prodotti non correttamente funzionanti e/o affetti da vizi e/o difformità entro il termine indicato da Cultraro;

(ii) la riduzione del prezzo dei Prodotti non conformi o del lotto di cui fanno parte e la compensazione con ogni voce di danno o costo patito da Cultraro ferma comunque la responsabilità del Fornitore per ogni richiesta risarcitoria avanzata da Cultraro in via residuale.

(iii) La risoluzione per indampimento, rifiutare il pagamento dei Prodotti non conformi e e chiedere la restizione di eventuali importi già pagati.

10.4 In ogni caso Cultraro si riserva ogni ulteriore diritto ivi incluso l’applicazione delle Penali, oltre il risarcimento di ogni maggior danno, e il diritto di non versare il prezzo dei Prodotti non conformi.

10.5 Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla richiesta di eliminazione delle difettosità rilevate da Cultraro, quest’ultimo avrà la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, a spesa e danni del Fornitore, fatto salvo il risarcimento di ogni costo in tal senso assunto e/o ogni danno subito.

10.6 Ove ritenuto necessario ad insindacabile giudizio di Cultraro in relazione alla tipologia e natura dei vizi, difetti e/o malfunzionamenti riscontrati su uno o più Prodotti, il Fornitore dovrà altresì, a seguito di richiesta scritta di Cultraro ed entro i termini fissati da quest’ultimo, provvedere alla sostituzione di tutti i Prodotti a propria cura e spesa, pena la risoluzione dell’Ordine di Acquisto.

10.7 Fatta salva l’ipotesi di eliminazione dei difetti da parte di Cultraro prevista dal presente articolo, il Fornitore garantisce in ogni caso che i Prodotti riparati e/o sostituiti saranno a loro volta coperti dalla medesima garanzia per un periodo di 24 mesi decorrente dalla data dell’intervento di sostituzione o riparazione.


11. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

11.1 Il Fornitore è esclusivamente responsabile per qualsiasi danno cagionato a Cultraro e/o a terzi per violazione delle Norme di Legge o imperizia/negligenza e per qualsiasi danno, costo e/o onere derivante e/o connesso alla fornitura dei Prodotti ed ad asserite difettosità e/o non conformità degli stessi, fermo il diritto per Cultraro di procedere con la compensazione di ogni somma dovuta.

11.2 Il Fornitore è altresì l’esclusivo responsabile di ogni infortunio o danno causato dal proprio personale a dipendenti o a beni utilizzati da Cultraro nonché a terzi e/o cose di terzi in genere intendendosi perciò Cultraro indenne e sollevato al riguardo da ogni responsabilità.

11.3 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a tenere in ogni caso, manlevato ed indenne Cultraro da ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento di qualsivoglia natura, da chiunque avanzata nei confronti di Cultraro e derivante e/o connessa con i Prodotti fonrniti o comunque con il rapporto di fornitura instaurato.

11.4 Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente – e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall’evento – ogni eventuale pretesa di terzi che sia stata avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo. Qualora terzi dovessero promuovere nei confronti di Cultraro azioni giudiziarie, il Fornitore sarà obbligato ad assumere a proprio carico tutti gli oneri ed ogni pregiudizio conseguente, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Cultraro informerà prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

11.5 Il Fornitore si impegna a rimborsare a Cultraro qualsiasi onere e spesa eventualmente sostenuta da Cultraro a titolo di risarcimento dei danni causati a terzi dal Fornitore e da questo non risarciti, autorizzando fin da ora Cultraro a trattenere l’ammontare delle spese sostenute, dalle somme dovute al Fornitore.

11.6 Resta comunque inteso che in caso di inadempimento delle obbligazioni cui al presente articolo, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 15.


12. RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO

12.1 Il Fornitore si impegna a tenere manlevato e indenne Cultraro da qualsivoglia pretesa vantata da terzi relative a difetti dei Prodotti derivanti dalla non conformità/mancato rispetto delle Norme di Legge relative alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative dei Prodotti, senza limitazione temporale alcuna e quindi anche oltre la scadenza del periodo di garanzia.

12.2 Cultraro informerà il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della prescrizione legale o la asserzione della sua responsabilità sia collegata con il difetto o non affidabilità/mancanza di sicurezza dei Prodotti forniti dal Fornitore.


13. PENALI

13.1 Cultraro avrà diritto di applicare al Fornitore le penali meglio descritte nelle Condizioni Particolari.

13.2 L’applicazione di ciascun tipologia di penale (a titolo esemplificativio e non esaustivo per ritardo di consegna, per non conformità quantitativa/ qualitativa) è cumulabile e non esclude la facoltà di Cultraro di risolvere l’Ordine di Acquisto.

13.3 In ogni caso resta fermo ed impregiudicato il diritto di Cultraro di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno oltre alle predette penali.

 

14. ASSICURAZIONI

14.1 Salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari, il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine una adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, al fine di assicurare i propri stabilimenti produttivi contro i rischi furto, incendio, danneggiamento, distruzione nonché il rischio di responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo pari al valore dell’Ordine Quadro o dell’Ordine di Acquisto in caso di singola fornitura.

14.2 TIl Fornitore si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa RC Prodotti a totale copertura di tutti i danni derivanti e/o connessi al Prodotto fornito dal Fornitore a persone o cose di terzi.

14.3 Le polizze assicurative concluse dal Fornitore dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti di Cultraro.


 

15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

15.1 Fermo restando il risarcimento dei danni, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto a mezzo di semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, con la quale Cultraro dichiari di volersi valere della clausola risolutiva espressa, qualora il Fornitore commenta un inadempimento di quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 20, 21, 22, delle presenti Condizioni Generali e/o i casi espressamente previsti nelle Condizioni Particolari e/o al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

(i) Violazione dei requisiti e/o delle caratteristiche tecniche minime stabilite dalle Norme di Legge nonché dalla Documentazione Contrattuale dei Prodotti;

(ii) Ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto al Date di Consegna di cui allo specifico Ordine di Acquisto superiore a 60 Giorni o al diverso termine indicato nell’Ordine di Acquisto e nelle Condizioni Particolari;

(iii) Ripetute non conformità dei Prodotti, per un numero stabilito nelle Condizioni Particolari;

(iv) Qualora il Fornitore si sia reso indadempiente ad una delle obbligazioni di cui all’Ordine di Acquisto di riferimento e a seguito di diffida scritta da parte di Cultraro non ponga rimedio all’inadempimento contestatogli nel termine fissato da Cultraro.


16. RECESSO

16.1 Cultraro avrà facoltà di recedere da ogni Ordine in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) Giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

16.2 Nel caso di esercizio del diritto di recesso, Cultraro sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente le spese sostenute e le lavorazioni eseguite.

16.3 CCultraro avrà diritto altresì di recedere dall’Ordine di Acquisto se le condizioni patrimoniali del Fornitore son divenute tali da porre in evidente pericolo l’adempimento degli impegni contrattuali assunti da quest’ultimo nonché in caso di mutamento di proprietà (ivi incluso il caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda) o del controllo societario del Fornitore.


17. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

17.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e di rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e garantisce che il proprio processo produttivo rispetta i diritti umani, i diritti del fanciullo e della donna, nonché le norme a tutela dell’ambiente ed il codice di comportamento di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dichiara di non essere sottoposto ad alcun procedimento giudiziario ai sensi del D.L.gs. 231/2001, né di aver riportato condanne in tal senso.

17.2 La commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01 da parte del Fornitore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e legittimerà Cultraro a dichiarare risolto l’Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 cod. civile, fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente e/o connesso.


18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

18.1 I dati personali relativi al Fornitore ed acquisiti da Cultraro per l’istaurazione e l’esecuzione degli Ordini di Acquisto verrano trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi legali e contrattuali nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

18.2 I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

18.3 Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità di Cultraro a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

18.4 Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

18.5 Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei diritti di Cultraro relativi al singolo rapporto commerciale.

18.6 Il soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali è:l’Ufficio Amministrativo Cultraro.

18.7 dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.

18.8 Il Fornitore relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

18.9 Il Fornitore prende atto di quanto specificato nel presente articolo, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.


19. FORZA MAGGIORE

19.1 Nessuna delle Parti risponderà del mancato adempimento alle proprie obbligazioni derivanti dall’Ordine di Acquisto, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del controllo della Parte che lo subisce, (ii) che, al momento della sottoscrizione degli specifici Ordini, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, da detta Parte e, (iii) che non era altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo subisce.

19.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte impossibilitata ad adempiere provvederà ad informare l’altra Parte, immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento, nonché dei suoi effetti.

19.3 Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna dei Prodotti incompatibile con le esigenze produttive di Cultraro, quest’ultima avrà il diritto di far realizzare i Prodotti da terzi durante il periodo in cui perdura l’evento di forza maggiore.

19.4 Nel caso in cui l’evento di forza maggiore persista per un periodo superiore ai 30 (trenta) Giorni a partire dal ricevimento del suddetto avviso, Cultraro avrà il diritto di risolvere l’Ordine in relazione al quale si sia verificato l’evento di forza maggiore, dandone preavviso scritto al Fornitore, mediante lettera raccomandata, senza che alcun risarcimento sia dovuto al Fornitore.


20. PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

20.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d’autore ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e di essere legittimato a trasferire a Cultraro il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Prodotti.

20.2 Il Fornitore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale (ivi inclusi a titolo esemplificativo: i capitolati, i disegni, le tabelle e qualsiasi altra specifica tecnica) che Cultraro avesse a consegnare per la fornitura dei Prodotti sono e rimangono di proprietà esclusiva di Cultraro e costituiscono oggetto di esclusiva proprietà intellettuale ed industriale di quest'ultimo. Il Fornitore si impegna pertanto a non farne uso alcuno se non in relazione all esecuzione dell'Ordine di Acquisto. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non limitativo si impegna:

  • a non copiarli e/o riprodurrli tranne nel caso in cui sia necessario per l'esecuzione dell’Ordine di Acquisto;
  • a non utilizzarli per produzioni estranee a quelle specificate nell’Ordine di Acquisto o per conto terzi;
  • a non trasmetterli, divulgarli a terzi, o permettere che terzi ne prendano conoscenza, salvo il caso in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell’Ordine di Acquisto. In tal caso però dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta da Cultraro.

Il Fornitore si impegna a conservare il materiale sopra indicato (così come le copie e riproduzioni dello stesso eventualmente eseguite in relazione all’Ordine di Acquisto) in buono stato, assumendosi ogni responsabilità connessa con la sua detenzione, anche per il caso di perdita o furto, ed a riconsegnarlo a Cultraro in buone condizioni una volta terminato l'uso.

20.3 Il Fornitore si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l’Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

20.4 La violazione degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi dell presente articolo darà facoltà ad Cultraro di risolvere tutti gli Ordini in corso in danno al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, fermo restando il diritto di Cultraro al risarcimento del danno.


21. RISERVATEZZA

21.1 Il Fornitore, fermo restando quanto sopra previsto, si impegna a non divulgare a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta di Cultraro, tutte le Informazioni Condifenziali fornite da quest'ultimo per l’esecuzione degli Ordini di Acquisto e ad utilizzare i medesimi esclusivamente per tali fini.

21.2 Il Fornitore si impegna inoltre a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note o elaborazione di qualsivoglia atto o documento contenente le Informazioni Confidenziali.

21.3 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce che le Informazioni Confidenziali verranno comunicate esclusivamente a personale che necessiti delle stesse per l’esecuzione degli Ordini di Acquisto e garantisce espressamente che detti soggetti si atterranno alla più stretta e scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo assumendosi ogni responsabilità di ogni eventuale violazione.

21.4 Anche successivamente alla conclusione della fornitura di cui dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore non sarà autorizzato né esplicitamente né implicitamente ad utilizzare in qualsiasi modo, le Informazioni Confidenziali, nonché qualunque prodotto, materiale e tecnologia realizzati durante la realizzazione dei Prodotti. Il Fornitore si obbliga a richiesta di Cultraro a restituire tutte le copie e documentazione contenente le Informazioni Confidenziali o a distruggere le medesime dando conferma dell’avvenuta distruzione.

21.5 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore, salvo diversa pattuizione scritta, per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell’Ordine di Acquisto.

21.6 TIl Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Cultraro da qualsiasi pretesa violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo per l’utilizzo di materiali o prestazioni provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legali ed ogni ulteriore danno conseguente.

21.7 La violazione del presente articolo darà facoltà ad Cultraro di risolvere gli Ordini di Acquisto in corso in danno del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod. civile.


22. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO E DEL CREDITO

22.1 Il Fornitore non potrà cedere e/o affidare a subfornitori, in tutto o in parte, l’Ordine di Acquisto, nonché qualsivoglia diritto di credito od obbligazione da esso nascenti.

22.2 Il Fornitore altresì si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito vantato nei confronti di Cultraro e fondato sul pagamento del corrispettivo di cui a ciascun specifico Ordine di Acquisto.

22.3 In caso di inadempimento del Fornitore a quanto previsto dal presente articolo, Cultraro ha il diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto a mezzo di semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 cod. civile e dell’art. 15bdelle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui siano stati stipulati più Ordini di Acquisto con il Fornitore, Cultraro portà, senza alcun pregiudizio rispetto a quanto precede, avvalersi della clausola risolutiva espressa limitatamente agli specifici Ordini di Acquisto in relazione ai quali si è verificato l’inadempimento.


23. VARIAZIONE AL TESTO

23.1 Qualsiasi modifica aggiunta o deroga alle presenti Condizioni Generali, allo specifico Ordine e alla Documentazione Contrattuale deve, pena di nullità, risultare da comunicazione scritta e accettata dalle Parti.


24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1 Le presenti Condizioni Generali e ciascun Ordine di Acquisto che dovesse essere emesso da Cultraro sono regolate ed interpretate secondo la legge italiana.

24.2 Per ogni controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione riguardante le presenti Condizioni Generali e/o ciascun Ordinedi Acquisto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Torino.

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